Questo è lo statuto del Gruppo Acquariofilo VOlterrano

  • ART. 1

    E' costituito con Sede nella città di Volterra, il G.A.VO. (Gruppo Acquariofilo VOlterrano). E' una libera Associazione che non persegue fini di lucro. Ha per scopi:

    • a) incrementare e valorizzare l'acquariofilia e l'erpetologia;
    • b) operare in difesa dell'ambiente.
  • ART. 2

    Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione opera per la divulgazione dell'acquariofilia e dell'erpetologia ed assiste, nei limiti delle sue possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti. In particolare essa favorisce la collaborazione tra i Soci mediante lo scambio di materiale e la costituzione di gruppi di ricerca e di studio, particolarmente per quanto riguarda l'allevamento e la riproduzione di specie poco comuni. I soci si impegnano a divulgare le loro esperienze mediante relazioni che verranno consegnate al Consiglio Direttivo del Gruppo, che le terrà a disposizione di tutti gli iscritti. Altrettando dicasi per l'attività dei gruppi di ricerca.

  • ART. 3

    Possono iscriversi al Gruppo tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse allo sviluppo dell'acquariofilia e dell'erpetologia e la cui domanda, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.

  • ART. 4

    Per iscriversi al Gruppo occorre presentare una domanda scritta e firmata in cui si dichiari di accettare il presente statuto. La domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, viene da questo vagliata nella prima riunione possibile. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare il rifiuto.

  • ART. 5

    Ciascun Socio è tenuto a pagare, all'atto dell'iscrizione, una quota di adesione una tantum il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci, ed anche una quota sociale annuale, nella misura fissata anno per anno dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo può, qualora lo ritenga opportuno, consentire l'iscrizione a quota ridotta di Soci minorenni o di Soci residenti al di fuori dei confini regionali.

  • ART. 6

    I Soci si dividono in:

    • a) ordinari

     

    • b) onorari
Questi ultimi sono nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari benemerenze nel campo dell'acquariofilia e dell'erpetologia e/o della tutela dell'ambiente. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto al voto.
  • ART. 7

    I Soci di età inferiore ai sedici anni non possono essere eletti e non hanno diritto di voto.

  • ART. 8

    La qualifica di Socio si perde per:

    • a) dimissioni;

       

    • b) morosità dopo 15 mesi;

       

    • c) su proposta di espulsione presentata da almeno 1/5 dei Soci, deliberata dall'Assemblea a maggioranza;

       

    • d) per espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
  • ART. 9

    Sono Organi Sociali:

     

    • a) l'Assemblea dei Soci;

       

    • b) il Consiglio Direttivo;

       

    • c) tre Sindaci Revisori.
  • ART. 10

    L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Marzo, per l'approvazione del bilancio e per a programmazione delle attività da svolgere. In via straordinaria è convocata dal Presidente, dietro richiesta scritta di due Consiglieri o dal 20% dei Soci. Le convocazioni vanno effettuate almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, di persona o per delega, la metà dei Soci più uno. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

  • ART. 11

    Ciascun Socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per persona. Le deleghe vanno presentate prima dell'inizio della votazione, e non sono trasferibili dal delegato ad altri Soci.

  • ART. 12

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dietro sua richiesta, da un altro Socio delegato dai presenti. All'inizio dei lavori saranno eletti tre scrutatori aventi il compito di constatare la validità delle deleghe ed eventualmente dei voti. In caso di parità qualsiasi votazione va ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza.

  • ART. 13

    Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora durante il periodo venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o due Consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Se ne mancassero tre il Consiglio decade ed i due membri rimasti in carica convocheranno entro due mesi l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

  • ART. 14

    Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea che elegge anche i quattro Consiglieri; Presidente è eletto colui che ha raggiunto il maggior numero di preferenze.

  • ART. 15

    Presidente e Consiglieri, subito dopo l'elezione, provvedono alla ripartizione delle cariche che sono, oltre al Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Cassiere, due Consiglieri. E' possibile l'attribuzione di incarichi speciali anche ai Soci non eletti nel Consiglio Direttivo.

  • ART. 16

    Il Consiglio Direttivo vigila affinchè lo Statuto sia rispettato, decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, realizza i programmi e le manifestazioni approvate all'Assemblea dei Soci.

  • ART. 17

    Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che svolgono abitudinalmente un'attività commerciale e/o industriale nel settore dell'Acquariofilia e/o dell'Erpetologia, salvo diversa approvazione unanime dell'assemblea.

  • ART. 18

    Il Presidente rappresenta il Gruppo e può esprimersi in suo nome. Convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie e le presiede. Il suo voto è inoltre prevalente, in caso di parità, in seno al Consiglio Direttivo.

  • ART. 19

    E' possibile la eventuale nomina, decisa dall'Assemblea dei Soci, di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è esentato dal pagamento della quota sociale, può partecipare all'attività assembleare ed alle riunioni del Direttivo, con diritto di parola, ma non di voto.

  • ART. 20

    Sono Sindaci Revisori tre persone, Socie e non, elette dall'Assemblea dei Soci. I Sindaci restano in carica per due anni. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Sindaci. I Sindaci verificano annualmente, entro il mese di Marzo dell'anno successivo, i conti dell'Associazione e segnalano all'Assemblea ogni irregolarità.

  • ART. 21

    Il Socio che trasgredisce alle norme Statutarie o che con il suo comportamento arrechi danno morale e/o materiale al Gruppo è passibile di sanzioni disciplinari deliberate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Le denunce a carico di un Socio vanno presentate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che provvederà a contestare all'interessato l'addebito rivoltogli dandogli un tempo di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni. L'intera documentazione sarà poi sottoposta all'Assemblea dei Soci che deciderà. Possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

    • a) censura;

       

    • b) sospensione (fino ad un massimo di tre anni);

       

    • c) espulsione.

       

    Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga sottoposto a provvedimenti disciplinari, decadrà anche dalla carica.
  • ART. 22

    Il patrimonio del Gruppo è costituito da:

     

    • a) quote sociali e da eventuali contributi straordinari;

       

    • b) eventuali contributi o donazioni elargiti da Enti o privati;

       

    • c) beni mobili ed immobili.
  • ART. 23

    Tutti gli incarichi nel Gruppo sono svolti a titolo totalmente gratuito.

  • ART. 24

    Il presente Statuto approvato dell'Assemblea dei Soci, ha valore immediato. Eventuali modifiche, che dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi presenti, potranno essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o da un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta va formulata per iscritto.

  • ART. 25

    L'Assemblea Straordinaria del G.A.VO. potrà, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta degli iscritti, sciolgere il Gruppo.

  • ART. 26

    Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali di diritto vigenti.

Testo approvato dall'Assemblea del G.A.VO. di Volterra il 26.04.1996.


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